Articolo 53

Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

  • Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
  • — dal rispettivo parlamento;

    — dal rispettivo governo;

    — dal rispettivo capo di Stato; oppure

    — da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

  • Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
  • Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
  • Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.