Articolo 74

Compiti del presidente

  • Il presidente ha il compito di:
    • a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno;
    • b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate;
    • c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
  • Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.