Articolo 75

Segreteria

  • Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
  • La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
  • Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
  • Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d’intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
  • La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
  • La segreteria è incaricata in particolare:
    • a) della gestione ordinaria del comitato;
    • b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
    • c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
    • d) dell’uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
    • e) della traduzione delle informazioni rilevanti;
    • f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
    • g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.