Articolo 23

Limitazioni

  • Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
    • a) la sicurezza nazionale;
    • b) la difesa;
    • c) la sicurezza pubblica;
    • d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
    • e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
    • f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
    • g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
    • h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
    • i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
    • j) l’esecuzione delle azioni civili.
  • In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
    • a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
    • b) le categorie di dati personali;
    • c) la portata delle limitazioni introdotte;
    • d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
    • e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
    • f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
    • g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
    • h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.